Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 21

In vigore dal 26 gen 1957
Il presidente, nei casi di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-21

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