Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 26 gen 1957
Il presidente, nei casi di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-21