Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 16

In vigore dal 26 gen 1957
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo almeno una volta ogni bimestre; le seconde quando sono ritenute necessarie dal presidente o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-16

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