Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 26 gen 1957
Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni che riguardano:
a) modificazioni allo statuto;
b) schemi di regolamenti d'amministrazione e di contabilità dell'Ente;
c) operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili o di investimenti di danaro diversi da quelli di cui alla lettera h) del precedente articolo;
d) accettazioni di sovvenzioni, lasciti e donazioni ad eccezione di quelle concernenti donazioni di modico valore;
e) operazioni di finanziamento, di accensione di debiti e di estinzione anticipata di essi, di iscrizione e cancellazione di ipoteche, nonché di qualsiasi altra formalità ipotecaria;
f) compromessi, transazioni, rinunce, nomina di arbitri e di amichevoli compositori;
g) autorizzazioni a stare in giudizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-15