Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 26 gen 1957
Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche presidente dell'Ente di cui ha la rappresentanza e la firma.
Egli:
a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e vigila acchè esse vengano osservate da chiunque vi sia tenuto;
b) deposita in conto corrente presso istituti di credito o uffici postali le somme disponibili ed effettua i prelievi in relazione alle occorrenze;
c) adotta tutte le disposizioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell'Ente, per le quali non siano necessarie deliberazioni consigliari;
d) per la tutela degli interessi dell'Ente, può adottare in caso di urgenza, sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a richiederne ratifica alla prima adunanza;
e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi e la situazione economico-patrimoniale dell'Ente, corredati da relazioni motivate e da esaurienti elementi contabili e statistici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-20