Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 18

In vigore dal 26 gen 1957
I membri del Consiglio di amministrazione non possono partecipare a deliberazioni nè possono prendere parte ai provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado compreso. I contravventori incorrono nella decadenza dall'incarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-18

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