Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 12
In vigore dal 26 gen 1957
Il Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, può, con proprio decreto:
sostituire i membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi motivo, non possono adempiere le loro funzioni. I nominati per sostituzione durano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito;
pronunciare, in qualunque momento, la decadenza di uno o più membri del Consiglio per constatata incompatibilità;
sciogliere l'intero Consiglio, ove lo ritenga conforme agli interessi dell'Ente, e nominare un commissario straordinario, da scegliersi tra gli ufficiali generali della Guardia di finanza, in servizio o in congedo, residenti a Roma.
Il commissario straordinario assume i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente e dura in carica non oltre sei mesi, salvo proroga di durata non superiore ad altri sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-12