Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 26 gen 1957
Possono essere ammessi nei Collegi gestiti dall'Ente o convenzionati gli assistibili che hanno:
a) età non inferiore a sei anni e non superiore a dieci al 31 dicembre dell'anno di ammissione; oppure età superiore a dieci anni, ma non a quattordici, alla data stessa, quando debbano continuare l'intrapreso corso di studi di ogni ordine e grado purchè ne abbiano tratto lodevole profitto;
b) costituzione fisica sana ed immune da difetti, imperfezioni o infermità incompatibili con la vita in comune e con la frequenza di normali corsi scolastici. Il possesso di questo requisito è accertato con visita medica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-7