Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 26 gen 1957
L'assistenza è prestata ai figli legittimi o legittimati dei militari del Corpo, nonché a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternità.
Essa è subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli aspiranti e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-4