Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 26 gen 1957
Se lo consentono le capacità finanziarie dell'Ente e se vi sono posti disponibili nei, Collegi gestiti in proprio o convenzionati, i benefici dell'assistenza possono essere estesi, verso il pagamento di una retta ridotta da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione:
a) ai figli, orfani di madre, di militari del Corpo in servizio, da almeno otto anni, ovvero a quelli la cui madre, per malattia o altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli;
b) ai figli di militari del Corpo dichiarati permanentemente inabili per ferite o per infermità riportate a causa di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-6