Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 26 gen 1957
Possono godere dell'assistenza gratuita dell'Ente, in ordine di precedenza: a) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere in pace ed in guerra; b) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio in pace od in guerra e per causa di esso; c) gli orfani di militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per cause di servizio; d) gli orfani di militari deceduti dopo la cessazione dal servizio effettivo. In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza sugli altri coloro che sono orfani anche di madre o la cui madre, per malattia o per altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-5

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