Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 26 gen 1957
Possono godere dell'assistenza gratuita dell'Ente, in ordine di precedenza:
a) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere in pace ed in guerra;
b) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio in pace od in guerra e per causa di esso;
c) gli orfani di militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per cause di servizio;
d) gli orfani di militari deceduti dopo la cessazione dal servizio effettivo.
In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza sugli altri coloro che sono orfani anche di madre o la cui madre, per malattia o per altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-5