Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 15
15 / 31In vigore dal 26 gen 1957
Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni che riguardano:
a) modificazioni allo statuto;
b) schemi di regolamenti d'amministrazione e di contabilità dell'Ente;
c) operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili o di investimenti di danaro diversi da quelli di cui alla lettera h) del precedente articolo;
d) accettazioni di sovvenzioni, lasciti e donazioni ad eccezione di quelle concernenti donazioni di modico valore;
e) operazioni di finanziamento, di accensione di debiti e di estinzione anticipata di essi, di iscrizione e cancellazione di ipoteche, nonché di qualsiasi altra formalità ipotecaria;
f) compromessi, transazioni, rinunce, nomina di arbitri e di amichevoli compositori;
g) autorizzazioni a stare in giudizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-15