Art. 15
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 15

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In vigore dal 26 gen 1957
Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni che riguardano: a) modificazioni allo statuto; b) schemi di regolamenti d'amministrazione e di contabilità dell'Ente; c) operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili o di investimenti di danaro diversi da quelli di cui alla lettera h) del precedente articolo; d) accettazioni di sovvenzioni, lasciti e donazioni ad eccezione di quelle concernenti donazioni di modico valore; e) operazioni di finanziamento, di accensione di debiti e di estinzione anticipata di essi, di iscrizione e cancellazione di ipoteche, nonché di qualsiasi altra formalità ipotecaria; f) compromessi, transazioni, rinunce, nomina di arbitri e di amichevoli compositori; g) autorizzazioni a stare in giudizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-15