Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo VI

Art. 29

In vigore dal 6 lug 1965
Qualora il Collegio di Loreto, di proprietà del Fondo di assistenza per i finanzieri, venga dato in gestione mediante convenzione, i compiti di cui al precedente sono affidati al segretario del Consiglio di amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-29

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