Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo VI
Art. 29
29 / 31In vigore dal 6 lug 1965
Qualora il Collegio di Loreto, di proprietà del Fondo di assistenza per i finanzieri, venga dato in gestione mediante convenzione, i compiti di cui al precedente sono affidati al segretario del Consiglio di amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-29