Art. 1
In vigore dal 26 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 9 ottobre 1951, n. 1530, che erige in ente morale l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza in Roma, via Sicilia n. 178;
Vista la copia autentica della deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente, approvata dal Ministro per le finanze in data 24 maggio 1956;
Visti gli del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-rd-1