Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 26 gen 1957
Ciascun direttore ha alla propria dipendenza un economo consegnatario al quale è inoltre affidato il servizio di cassa per i bisogni correnti con l'obbligo della resa del conto mensile che, munito del visto di regolarità del direttore, è comunicato al presidente dell'Ente.
L'economo consegnatario è dispensato dal prestare cauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-28