Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo VI
Art. 28
28 / 31In vigore dal 26 gen 1957
Ciascun direttore ha alla propria dipendenza un economo consegnatario al quale è inoltre affidato il servizio di cassa per i bisogni correnti con l'obbligo della resa del conto mensile che, munito del visto di regolarità del direttore, è comunicato al presidente dell'Ente.
L'economo consegnatario è dispensato dal prestare cauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-28