Art. 28
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo VI

Art. 28

28 / 31
In vigore dal 26 gen 1957
Ciascun direttore ha alla propria dipendenza un economo consegnatario al quale è inoltre affidato il servizio di cassa per i bisogni correnti con l'obbligo della resa del conto mensile che, munito del visto di regolarità del direttore, è comunicato al presidente dell'Ente. L'economo consegnatario è dispensato dal prestare cauzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-28