Art. 6
In vigore dal 23 giu 1956
L'art. 23 del predetto regolamento è sostituito dal seguente:
"È istituito un fondo unico di riserva delle lotterie nazionali al fine di provvedere all'eventuale integrazione della, massa premi e ove occorra al ripianamento delle deficienze di gestione.
A tale fondo affluiscono:
1) tutte le economie di gestione delle lotterie nazionali;
2) la quota prevista dall'art. 17, lettera d);
3) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21;
Le somme che affluiscono al fondo di riserva sono versate in conto corrente postale o in un conto corrente bancario presso uno degli istituti di diritto pubblico oppure investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
I prelevamenti dai conti correnti e le operazioni di investimento dei titoli possono essere effettuati soltanto a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o di chi ne fa le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-6