Art. 2
In vigore dal 23 giu 1956
All' del predetto regolamento generale nel nuovo testo recato dall' del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, le parole "col decreto previsto nell'art. 26" sono sostituite dalle seguenti: "col decreto previsto dall' della legge 4 agosto 1955, n. 722", ed è aggiunto il comma seguente:
"È peraltro, in facoltà dell'Amministrazione di stabilire col predetto decreto Ministeriale di contrassegnare ciascun biglietto con più serie e lo stesso numero oppure con più numeri e la stessa serie oppure con più serie e più numeri".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-2