Art. 5

In vigore dal 23 giu 1956
L'art. 17 del predetto regolamento nel nuovo testo recato dall' del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente: "Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono: a) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria, sostenute direttamente dall'Amministrazione; b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicità e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dallo art. 9 del presente regolamento; c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della manifestazione cui è collegata la lotteria, nella misura che sarà stabilita dal Comitato generale di (direzione delle lotterie nazionali nei limiti di non oltre il 6% semprechè detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all' della legge; d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'art. 23 nella misura de 11°1,50% sino a quando lo importo dei biglietti venduti al netto della percentuale spettante al venditore non superi lire 280 milioni. Qualora sia superato tale importo sarà prelevato sull'importo globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote: il 2% fino a L. 300.000.000 il 2,50% fino a L. 320.000.000 il 3% fino a L. 340.000.000 il 4% fino a L. 360.000.000 il 6% fino a L. 380.000.000 il 8% fino a L. 400.000.000 il 10% oltre L. 400.000.000 Della somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50% è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all' della legge 4 agosto 1955, n. 722. L'Amministrazione, in base alle disponibilità del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potrà determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-5

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