Art. 7

In vigore dal 23 giu 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 66. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo