Art. 4
In vigore dal 23 giu 1956
All'art. 9 del regolamento predetto nel nuovo testo recato dall' del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, dopo il comma terzo è aggiunto il seguente comma:
"Per assicurare la vendita nei giorni intercorrenti fra la data di chiusura della lotteria e quella della estrazione, è in facoltà dell'Amministrazione di cedere al concessionario o agli incaricati della vendita, biglietti senza possibilità di resa, concedendo per essi un'ulteriore percentuale nella misura non superiore al 10%, oltre quella del 20% come sopra stabilito, determinata di volta in volta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-4