Art. 1
In vigore dal 23 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L' del regolamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1048, n. 1677 nel nuovo testo recato dall' del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente:
"All'esecuzione delle quattro lotterie nazionali:
"Lotterie di Merano", "Lotteria di Agnano", "Lotteria di Monza" e la quarta, che assume il nome di "Lotteria Italia", provvede il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, può avvalersi anche di concessionari".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-1