Art. 1

In vigore dal 23 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722; Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L' del regolamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1048, n. 1677 nel nuovo testo recato dall' del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente: "All'esecuzione delle quattro lotterie nazionali: "Lotterie di Merano", "Lotteria di Agnano", "Lotteria di Monza" e la quarta, che assume il nome di "Lotteria Italia", provvede il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, può avvalersi anche di concessionari".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia" gia' approvato con decreto 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto 9 novembre 1952, n. 4460. — Testo vigente | Portale Normativo