Art. 3
In vigore dal 23 giu 1956
L'art. 8 del regolamento predetto è sostituito dal seguente:
"Le ricevitorie e collettorie del lotto sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.
Possono essere incaricati della vendita:
1) gli uffici postali, le rivendite di generi di monopolio;
2) istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e privati che ne facciano richiesta.
È in facoltà dell'Amministrazione di chiedere alle persone e agli enti incaricati della vendita una congrua cauzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;550#art-3