Art. 6
In vigore dal 14 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - CASSIANI - MORO - TAVIANI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-6