Art. 2
In vigore dal 14 lug 1956
Gli appartenenti alla gente di mare, muniti del titolo di allievo capitano di macchina, di cui all'art. 268 del suddetto regolamento, possono essere ammessi a sostenere l'esame per e aspirante capitano di macchina", previsto dall'art. 267 del regolamento stesso, qualora si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto il 20° anno di età;
b) abbiano lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine ed abbiano effettuato una navigazione di almeno diciotto mesi in servizio di macchina su navi mercantili o militari, oppure abbiano effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina.
Ai fini suddetti l'attività di lavoro e la navigazione richieste sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-2