Art. 2

In vigore dal 14 lug 1956
Gli appartenenti alla gente di mare, muniti del titolo di allievo capitano di macchina, di cui all'art. 268 del suddetto regolamento, possono essere ammessi a sostenere l'esame per e aspirante capitano di macchina", previsto dall'art. 267 del regolamento stesso, qualora si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il 20° anno di età; b) abbiano lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine ed abbiano effettuato una navigazione di almeno diciotto mesi in servizio di macchina su navi mercantili o militari, oppure abbiano effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina. Ai fini suddetti l'attività di lavoro e la navigazione richieste sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo