Art. 4
In vigore dal 14 lug 1956
Gli allievi capitani di macchina, autorizzati ad imbarcare in qualità di terzi o secondi ufficiali di macchina, a norma dell', conseguono il titolo professionale di "aspirante capitano di macchina", quando abbiano effettuato il tirocinio di navigazione, oppure di lavoro e di navigazione, previsto dal primo comma n. 3, dell'art. 267 del citato regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-4