Art. 3
In vigore dal 14 lug 1956
Gli allievi capitani di macchina che abbiano superato l'esame per aspirante capitano di macchina, in base ai precedente articolo, possono imbarcare in qualità di terzi ufficiali di macchina su piroscafi e su motonavi da carico per qualunque destinazione.
Gli stessi, ove abbiano compiuto ventuno anni di età e le esigenze della navigazione lo giustifichino, possono essere autorizzati dal capo del Compartimento marittimo ad imbarcare sulle navi anzidette in qualità di secondi ufficiali di macchina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-3