Art. 1

In vigore dal 14 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 267, 268, 269, 270, 298 e 299 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti; Decreta: . I titoli professionali per i servizi di macchina, previsti dall'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, possono conseguirsi anche se la navigazione richiesta non sia stata effettuata almeno per un terzo su navi nazionali, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo n. 298 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1952, n. 328.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-1

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