Art. 5

In vigore dal 14 lug 1956
Gli aspiranti al titolo di "meccanico navale di prima classe", di cui all'art. 270 del suddetto regolamento, possono essere ammessi al corso integrativo previsto al n. 5 di detto articolo, anche se manchi la successione cronologica indicata al n. 4) circa i requisiti di studio, di lavoro a fare o a riparare macchine e di navigazione, ferme le altre condizioni prescritte per il conseguimento del titolo, compresa quella del requisito scolastico previsto al n. 3) dello stesso articolo. L'attività di lavoro e la navigazione richiesta sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-29;651#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo