Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 14 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - CASSIANI - MORO - TAVIANI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
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