Capo IV

Art. 28

Formazione e marcia dei convogli

In vigore dal 1 lug 1956
I binari ed i relativi scambi, quando la sezione dello scavo lo consenta, devono essere disposti in modo che il locomotore possa essere sistemato in testa al convoglio. Parimenti deve essere evitata la retromarcia dei convogli. Comunque quando questa si renda necessaria, il primo carrello nel senso della marcia deve essere munito di un fanale di segnalazione a luce bianca; la velocità del convoglio deve essere ridotta a non più di 8 chilometri all'ora ed il movimento deve essere accompagnato da frequenti segnali acustici. Nella fase di formazione dei convogli devono essere predisposti i mezzi necessari ad evitare l'incontrollato spostamento dei carrelli e la fuga degli stessi lungo i binari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-28

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