Capo III

Art. 23

Brillamento delle mine

In vigore dal 1 lug 1956
L'accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta elettricamente, quando non sia possibile riportare il capo I della miccia esternamente al pozzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-23

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