Capo IV
Art. 25
Locomotori
In vigore dal 1 lug 1956
Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno; i posti medesimi devono essere protetti da robusta tettoia.
Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi:
a) alla coda del treno qualora il locomotore sia di testa;
b) nel vagone più prossimo al locomotore se quest'ultimo, sia di coda.
Devono evitarsi il più possibile e compatibilmente con le esigenze del lavoro, composizioni di treni con locomotori interposti fra vagoni.
Nei treni composti con locomotori di coda o intermedi, devono collocarsi, ben visibili, lampade di estremità.
I locomotori devono comunque essere dotati di:
1) freni regolamentari, continuamente controllati;
2) fanali collocati sulle due testate;
3) segnalazioni acustiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-25