Capo IV

Art. 25

Locomotori

In vigore dal 1 lug 1956
Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno; i posti medesimi devono essere protetti da robusta tettoia. Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi: a) alla coda del treno qualora il locomotore sia di testa; b) nel vagone più prossimo al locomotore se quest'ultimo, sia di coda. Devono evitarsi il più possibile e compatibilmente con le esigenze del lavoro, composizioni di treni con locomotori interposti fra vagoni. Nei treni composti con locomotori di coda o intermedi, devono collocarsi, ben visibili, lampade di estremità. I locomotori devono comunque essere dotati di: 1) freni regolamentari, continuamente controllati; 2) fanali collocati sulle due testate; 3) segnalazioni acustiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-25

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