Capo IV

Art. 27

Trasporto persone

In vigore dal 1 lug 1956
Il trasporto delle persone in sotterraneo con mezzi meccanici è consentito solo con veicoli muniti di sedili e di tettoia. È vietato salire e scendere su convogli in moto. Devono essere adottate misure contro il pericolo di di urti delle persone contro ostacoli. I carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere uniti tra loro e immediatamente al locomotore. L'agganciamento dei carrelli deve essere effettuato mediante attacchi di sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-27

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