Capo IV
Art. 27
Trasporto persone
In vigore dal 1 lug 1956
Il trasporto delle persone in sotterraneo con mezzi meccanici è consentito solo con veicoli muniti di sedili e di tettoia.
È vietato salire e scendere su convogli in moto.
Devono essere adottate misure contro il pericolo di di urti delle persone contro ostacoli.
I carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere uniti tra loro e immediatamente al locomotore.
L'agganciamento dei carrelli deve essere effettuato mediante attacchi di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-27