Capo IV

Art. 26

Carrelli

In vigore dal 1 lug 1956
I carrelli impiegati in sotterraneo devono essere dotati di dispositivo che impedisca l'accidentale rovesciamento della cassa e forniti di agganciamento sicuro. La distanza fra le testate delle casse dei carrelli agganciati deve essere non minore di 6 centimetri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-26

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