Capo IV

Art. 24

Armamento dell ferrovie

In vigore dal 1 lug 1956
Il piano di posa dell'armamento delle ferrovie decauville deve essere preventivamente sistemato e livellato; la posa in opera di detto armamento, che deve essere adeguato alla portata dei convogli, deve essere eseguita a regola d'arte, ai fini della sicurezza del transito dei convogli stessi. Gli scambi devono essere tali da consentire le manovre senza pericolo per i lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-24

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