Capo IV
Art. 24
Armamento dell ferrovie
In vigore dal 1 lug 1956
Il piano di posa dell'armamento delle ferrovie decauville deve essere preventivamente sistemato e livellato; la posa in opera di detto armamento, che deve essere adeguato alla portata dei convogli, deve essere eseguita a regola d'arte, ai fini della sicurezza del transito dei convogli stessi.
Gli scambi devono essere tali da consentire le manovre senza pericolo per i lavoratori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-24