Capo III
Art. 21
Accessi ai posto di lavoro Difesa dei vani
In vigore dal 1 lug 1956
L'accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purchè sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Il vano scala deve essere protetto contro la caduta di materiali e, nel procedimento di perforazione dal basso verso l'alto, esso deve essere separato con robusti diaframmi per tutta la sua altezza dai vani di discarica e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali.
I posti di manovra degli addetti al sollevamento ed allo scarico dei materiali devono essere adeguatamente protetti.
Nelle gallerie a forte inclinazione l'accesso al posto di lavoro deve essere assicurato mediante scala continua a gradini con pianerottoli di riposo almeno ogni 10 metri, predisposta su un lato dello scavo e munita di corrimano, anche di materiale flessibile purchè resistente, fissato alla parete.
Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso verso l'alto, deve essere predisposto, a distanza non maggiore di 30 metri dal fronte di attacco, un solido sbarramento atto a trattenere il materiale scavato, munito di apertura laterale adeguatamente protetta per il passaggio dei lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-21