Capo V

Art. 32

Apparecchi di controllo

In vigore dal 1 lug 1956
Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura Idonea a svelare la presenza e a determinare la concentrazione nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo particolare dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, dei gas nitrosi e dell'idrogeno solforato. La composizione dell'aria ambiente del sotterraneo deve essere controllata periodicamente da esperti. I risultati dei controlli, con l'indicazione delle modalità tecniche adottate, devono essere tenuti presso il cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro. L'Ispettorato del lavoro può esonerare le imprese dall'osservanza delle norme contenute nel presente articolo quando si tratti di lavori di modesta entità limitazione della temperatura in sotterraneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-32

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