Capo VI

Art. 36

Eliminazione delle acque sorgive

In vigore dal 1 lug 1956
Durante i lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure, quali lo scavo di cunette o di cunicoli di scolo, l'esecuzione di drenaggi, l'uso di pompe o di elettori, la messa in opera di rivestimenti anche provvisori, per allontanare le acque sorgive in modo da eliminare il ristagno dell'acqua sul pavimento dello scavo ed evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta e dalle pareti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-36

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