Capo VI
Art. 40
Difesa contro lo stillicidio
In vigore dal 1 lug 1956
Nei caso di stillicidio abbondante dalla calotta dello scavo, deve essere adottata una protezione impermeabile e resistente, indipendentemente dai mezzi personali di difesa in dotazione ai lavoratori.
La protezione di cui al comma precedente deve essere adottata anche per le pareti dei pozzi, quando lo stillicidio si riversi sui posti di lavoro sottostanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-40