Capo V

Art. 35

Macchinario e forza motrice di riserva

In vigore dal 1 lug 1956
Nei casi in cui la ventilazione artificiale sia attuata mediante un solo ventilatore, deve essere tenuto nel cantiere, in condizioni di essere immediatamente utilizzato, un secondo ventilatore di riserva. Deve inoltre essere sempre disponibile una fonte di forza motrice di riserva per l'azionamento dei ventilatori, indipendente da quella normalmente utilizzata Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le gallerie aventi lunghezza inferiore a 200 metri dall'imbocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-35

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