Capo VI

Art. 37

Scavi in discesa

In vigore dal 1 lug 1956
Nella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri scavi in discesa, devono essere costruiti, in quanto sia necessario in relazione alla presenza dell'acqua, cunette o pozzetti per la raccolta e successiva eduzione all'esterno dell'acqua mediante pompe o cunicoli sottostanti. Sono ammessi sistemi di eduzione dell'acqua diversi da quelli indicati nel comma precedente, purchè idonei allo scopo e messi in opera tempestivamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-37

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