Capo II

Art. 19

Affissione di istruzioni e cartelli

In vigore dal 1 mag 1956
. Nei locali in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi, come pure nei vari reparti dei cantieri di scaricamento proiettili, devono essere affissi cartelli indicanti: a) le disposizioni da adottarsi in caso di allarme o di incidente; b) le modalità da seguirsi nelle operazioni affidate ai lavoratori e che implichino responsabilità, quali la sorveglianza di reazioni, l'esecuzione di lavori che comportano pericolo; c) il numero massimo dei lavoratori ammesso nel reparto; d) il quantitativo massimo di esplosivo ammesso nei reparto; e) eventuali altre disposizioni che interessino la sicurezza dei lavoratori presenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-19

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