Capo II
Art. 19
19 / 58Affissione di istruzioni e cartelli
In vigore dal 1 mag 1956
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Nei locali in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi, come pure nei vari reparti dei cantieri di scaricamento proiettili, devono essere affissi cartelli indicanti:
a) le disposizioni da adottarsi in caso di allarme o di incidente;
b) le modalità da seguirsi nelle operazioni affidate ai lavoratori e che implichino responsabilità, quali la sorveglianza di reazioni, l'esecuzione di lavori che comportano pericolo;
c) il numero massimo dei lavoratori ammesso nel reparto;
d) il quantitativo massimo di esplosivo ammesso nei reparto;
e) eventuali altre disposizioni che interessino la sicurezza dei lavoratori presenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-19