Capo II

Art. 16

Molazzatura

In vigore dal 1 mag 1956
. Le molazze per la molazzatura di esplosivi devono essere comandate soltanto da posizioni protette, senza la presenza di persone nel locale e devono essere provviste di dispositivi atti ad impedire la caduta della mola nella vasca durante le operazioni di carico e scarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-16

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