Capo II
Art. 16
Molazzatura
In vigore dal 1 mag 1956
.
Le molazze per la molazzatura di esplosivi devono essere comandate soltanto da posizioni protette, senza la presenza di persone nel locale e devono essere provviste di dispositivi atti ad impedire la caduta della mola nella vasca durante le operazioni di carico e scarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-16