Capo II
Art. 18
Lavorazione a caldo degli esplosivi
In vigore dal 1 mag 1956
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Quando l'esplosivo venga riscaldato, come nel caso di fusione del tritolo e miscele, di paraffinatura delle cartucce di dinamite:
a) devono essere usati come mezzo scaldante esclusivamente l'acqua od il vapore;
b) gli apparecchi con serpentina percorsa da vapore o camicia di vapore devono essere adoperati solo nei casi richiesti dalla natura dell'esplosivo da fondere.
In tale ipotesi la temperatura massima del mezzo scaldante deve essere limitata, nel caso di vapore, da un gruppo "valvola di riduzione-valvola di sicurezza" applicato tra il generatore di vapore ed il recipiente e da una valvola di sicurezza applicata sul corpo scaldante del recipiente, che limiti la temperatura entro valori compatibili con la natura dell'esplosivo. Le valvola devono essere di tipo regolamentare e mantenute in perfette condizioni di regolazione e di efficienza. Nel riscaldamento ad acqua calda il recipiente contenente l'acqua deve essere provvisto di tubo di scarico libero ed essere costruito e collocato in modo che la temperatura dell'acqua non possa, in ogni caso, superare i 100 gradi centigradi;
c) l'afflusso del mezzo scaldante al dispositivo di riscaldamento dell'esplosivo deve essere regolabile, bloccato su una posizione massima, in relazione alla natura della lavorazione;
d) il recipiente nel quale si effettua il riscaldamento dell'esplosivo deve essere provvisto di doppia serie di strumenti di controllo della temperatura e, se del caso, della pressione.
È fatto divieto di immettere direttamente vapore sull'esplosivo o nelle lance che iniettano acqua calda nei proiettili per il ricupero dell'esplosivo a mezzo di fusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-18