Capo II
Art. 15
Trafilatura e taglio
In vigore dal 1 mag 1956
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Le presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio devono essere installate in appositi locali; i lavoratori addetti devono essere efficacemente protetti da apposite blindature.
Le presse, le calandre e le taglierine per la produzione di piastre devono essere provviste di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-15