Art. 15 · Trafilatura e taglio
Capo II

Art. 15

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Trafilatura e taglio

In vigore dal 1 mag 1956
. Le presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio devono essere installate in appositi locali; i lavoratori addetti devono essere efficacemente protetti da apposite blindature. Le presse, le calandre e le taglierine per la produzione di piastre devono essere provviste di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-15