Capo II
Art. 14
Misure antincendi
In vigore dal 1 mag 1956
Negli stabilimenti di produzione, di manipolazione e di deposito degli esplosivi devono essere installati apparecchi di allarme e segnalazioni antincendi; gli apparecchi di allarme devono poter essere azionati anche a mano.
I vari reparti devono essere collegati telefonicamente con la direzione e con il servizio antincendi.
Il personale incaricato della estinzione degli incendi deve essere periodicamente esercitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-14