Capo II
Art. 9
Trasporto dei semilavorati
In vigore dal 1 mag 1956
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I mezzi e le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da un fase all'altra della lavorazione e nel corso delle lavorazioni stesse, devono avere requisiti che tengano conto del grado di sensibilità e delle caratteristiche dell'esplosivo nella fase in cui si trova. Essi devono essere di facile pulizia e di sicuro maneggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-9